Bruno Tinti, ART.18: ECCO PERCHE’

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ART.18: ECCO PERCHE’ IL LAVORATORE NON SARA’ MAI PIU’ REINTEGRATO
NEL
SUO POSTO DI LAVORO

LAVORO: LA TRUFFA DEL REINTEGRO

di Bruno Tinti ( Magistrato)

Non avrei mai pensato di rivolgere al presidente Monti e al ministro
Fornero la stessa domanda (retorica) tante volte fatta a Berlusconi &
C.: ma ci siete o ci fate?

E invece… L’art. 14 comma 7 del ddl sulla riforma del lavoro
(Tutele
del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) dice: “il
giudice
che accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo (sarebbe il
licenziamento per motivi economici) applica la medesima disciplina di
cui al quarto comma del medesimo articolo” (il reintegro ). E, poco
più
avanti: “nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli
estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la
disciplina di cui al quinto comma”. Che consiste nel dichiarare
“risolto
il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e
condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità
risarcitoria
onnicomprensiva” (l’indennizzo).

TUTTO RUOTA intorno a due paroline: “manifesta insussistenza”. Cosa

vogliono dire? In linguaggio comune è semplice: il fatto posto alla
base
del licenziamento non esiste; perciò il lavoratore va reintegrato nel

posto di lavoro, poche storie. Ma, per un giurista, insussistenza senza

aggettivi è cosa diversa dall’insussistenza “manifesta”. Il
giurista si
chiede: ma perché questi hanno sentito il bisogno di scrivere che
l’insussistenza deve essere “manifesta”? Un fatto o sussiste o
non
sussiste; quanto sia complicato accertare che esista non incide sulla
sua esistenza, solo sulla difficoltà della prova.

Per capirci meglio, un assassino va condannato sia che lo si becchi con

il coltello sanguinante in mano, sia che la sua responsabilità emerga

dopo un complicato lavoro di indagine (movente, alibi, testimonianze
etc). Dunque, pensa il giurista, questi hanno scritto “manifesta
insussistenza” proprio per differenziare questi casi da quelli in cui

c’è l’insussistenza semplice; e per differenziare il trattamento
conseguente, reintegro nel primo caso, solo indennizzo nel secondo.

Come tecnica legislativa non è una novità. Quando, in un processo, si

solleva un’eccezione di illegittimità costituzionale, il giudice la

accoglie solo quando la questione non è “manifestamente
infondata”. Se è
sicuro che la legge è conforme alla Costituzione, respinge
l’eccezione.
Insomma, solo quando il giudice ha qualche dubbio sulla
costituzionalità
della legge (o, naturalmente, quando è sicuro che sia
incostituzionale),
chiede alla Corte costituzionale di valutare. Ne deriva che la Corte
non
riceve tutte le questioni di illegittimità costituzionale ma solo
quelle
che i giudici ritengono “non manifestamente” infondate. Può darsi
che
tra le altre, quelle che il giudice ha respinto (sbagliando), ce ne
fossero di fondate; ma la loro fondatezza non era “manifesta”; e
quindi…

Tornando all’art. 18, siccome i criteri di interpretazione giuridica

delle leggi questi sono (art. 12 del codice civile), ne deriva che il
giudice potrà reintegrare il licenziato solo quando, da subito, senza

indagini, senza prove, “manifestamente ”appunto, è sicuro che il
motivo
economico non sussiste. Se invece dubita, se per decidere deve
acquisire
prove, allora niente reintegro. E cosa al suo posto? Ma è chiaro,
l’indennizzo. E infatti Monti-Fornero lo dicono espressamente:
“nelle
altre ipotesi”, cioè quando l’insussistenza del motivo economico
va
accertata con una normale istruttoria dibattimentale (prove,
testimonianze, perizie), quando dunque non è “manifesta”, di
reintegro
non se ne parla. Magari alla fine salterà fuori che il motivo
economico
non c’è; ma, siccome è stato necessario un vero e proprio processo
per
rendersene conto, niente reintegro, solo un po’ di soldi.

DA QUI DERIVANO TRE CONSEGUENZE MICIDIALI:

LA PRIMA:

Il reintegro per motivi economici non ci sarà mai. Davvero si può
pensare che un’azienda licenzi con motivazioni che da subito, senza
alcun dubbio, “manifestamente”, si capisce che sono una palla? Se
anche
la motivazione economica è infondata, sarà certamente motivata bene;
e
quindi sarà necessario un normale processo, come si fa sempre. Solo
che,
a questo punto, l’insussistenza del motivo economico, anche se
accertata, non è “manifesta”; e il lavoratore non potrà essere
reintegrato.

LA SECONDA:

I giudici saranno in un mare di guano. Perché, in alcuni casi,
l’insussistenza del motivo economico ci sarà; ma, per essere sicuri,
un
po’ di istruttoria va fatta. Un giudice non può dire: “È
così’”. Deve
motivare perché è così; e per questo è necessaria l’istruttoria.
Ma, se
la fa, addio reintegro. Mica male come dilemma.

LA TERZA:

A seconda dell’interpretazione che il giudice darà del concetto
“manifesta insussistenza” gli diranno che è uno sporco comunista o
uno
sporco capitalista. Della serie: “Se la mente del giudice funziona,
la
legge è sempre buona” (Snoopy sul tetto della sua cuccia). “Certo
che
con questi giudici…; anche le leggi migliori, che il sindacato si è

ammazzato per ottenerle (o che il governo si è dannato per scriverle),

non funzioneranno mai. La responsabilità per gli errori dei
magistrati,
ecco quello che ci vuole”.

Ma, a questo punto: davvero Camusso & C, Bersani & C, a tutto questo
non ci hanno pensato? O si sono accontentati di una (finta)
dimostrazione di forza, del tipo: “Abbiamo costretto il governo etc
etc;
guardate come siamo bravi”?

Bruno Tinti, ART.18: ECCO PERCHE’ultima modifica: 2012-06-06T15:12:59+02:00da mangano1
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